Obiettivi minimi o programmazione differenziata: cosa cambia sul titolo di studio

Confronto fra obiettivi minimi e programmazione differenziata: prove equipollenti portano al diploma, prove non equipollenti all'attestato di credito formativo

È la decisione che pesa più di ogni altra nel PEI di uno studente delle superiori, e si prende adesso, mentre si chiude il PEI: con il decreto-legge 170 del 2026 il definitivo dei nuovi iscritti va approvato entro il 15 ottobre.

Alle superiori il percorso indicato nel PEI determina il titolo finale. Con la programmazione riconducibile agli obiettivi minimi si arriva al diploma; con la programmazione differenziata si arriva all’attestato di credito formativo. Alle medie, invece, il diploma si consegue comunque.

Questa differenza fra primo e secondo ciclo è la fonte di equivoco più frequente, e vale la pena chiarirla prima di qualunque altra cosa.

Punti chiave

  • Primo ciclo: le prove differenziate hanno valore equivalente e portano al diploma.
  • Secondo ciclo: solo le prove equipollenti portano al diploma. Con prove non equipollenti si rilascia l’attestato di credito formativo.
  • Il percorso è quello scritto nel PEI, e la famiglia va informata prima, non a valle.
  • L’attestato del primo ciclo è comunque titolo per iscriversi e frequentare le superiori.
  • Il passaggio da un percorso all’altro è possibile in corso di carriera, e va deliberato dal consiglio di classe.

Alle medie il diploma si consegue comunque

Per il primo ciclo la norma è netta. L’articolo 11 del decreto legislativo 62 del 2017, al comma 6, prevede che la commissione predisponga se necessario prove differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali, e aggiunge:

Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale.

Quindi alle medie un percorso anche molto personalizzato non pregiudica il titolo. È un punto che tranquillizza molte famiglie, e che spesso non viene detto con la chiarezza necessaria.

Il comma 8 aggiunge una precisazione che serve conoscere: agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo, e quell’attestato è comunque titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado. Nessuno resta fuori dal percorso di studi.

Alle superiori cambia tutto

Nel secondo ciclo la logica si rovescia, ed è qui che la scelta scritta nel PEI produce conseguenze.

L’articolo 20, al comma 5, stabilisce:

Alle studentesse e agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo.

Da questa formulazione discende il resto, per differenza: se le prove sono equipollenti, l’esame vale come quello ordinario e si consegue il diploma; se non lo sono, si rilascia l’attestato.

I due percorsi si distinguono così.

Obiettivi minimi Programmazione differenziata
Rapporto con la classe contenuti essenziali della programmazione della classe obiettivi diversi da quelli della classe
Prove d’esame equipollenti non equipollenti
Titolo finale diploma attestato di credito formativo
Valutazione riferita alla programmazione della classe riferita al PEI

Attenzione a un errore ricorrente. “Obiettivi minimi” non significa un programma qualsiasi ridotto: significa i contenuti essenziali della disciplina, quelli che consentono di considerare raggiunta la competenza. La riduzione è di quantità e di complessità, non di natura. Se si cambia l’obiettivo, non si è più negli obiettivi minimi.

L’attestato di credito formativo non è un foglio inutile

Va detto, perché intorno a questo documento circola molta sfiducia.

L’attestato certifica il percorso svolto, le competenze acquisite e i crediti formativi maturati. Non è un diploma e non dà accesso all’università, ma documenta ciò che lo studente sa fare, ed è il riferimento per i servizi che accompagnano il dopo scuola, per i percorsi di formazione professionale e per l’inserimento lavorativo protetto.

Presentarlo alla famiglia come “il foglio di chi non ce l’ha fatta” è sbagliato e fa danno. Presentarlo per quello che è, cioè la certificazione di un percorso reale, è un’altra conversazione.

Come si passa da un percorso all’altro

Questa è la domanda che arriva più spesso, e la risposta è che il passaggio è possibile, in entrambe le direzioni, e non è un’eccezione.

Da differenziata a obiettivi minimi. Se nel corso degli anni lo studente raggiunge gli obiettivi essenziali delle discipline, il consiglio di classe può deliberare il passaggio. Da quel momento la valutazione torna a riferirsi alla programmazione della classe, e il percorso si riapre verso il diploma. Non serve recuperare formalmente gli anni precedenti seguiti in differenziata: conta la situazione attuale.

Da obiettivi minimi a differenziata. È il caso più delicato, perché comporta la rinuncia al diploma. Va motivato nel PEI, condiviso nel GLO e comunicato con chiarezza alla famiglia prima che diventi operativo.

In entrambi i casi valgono tre regole pratiche.

La decisione si prende nel PEI e si delibera in consiglio di classe: non è una scelta del solo docente di sostegno né del solo coordinatore.

Va presa il prima possibile nell’anno, perché la valutazione dell’intero anno deve essere coerente con il percorso dichiarato.

E la famiglia va informata delle conseguenze sul titolo, per iscritto, con parole comprensibili. Un genitore che scopre a maggio del quinto anno che il figlio non prenderà il diploma ha ricevuto un’informazione sbagliata da qualcuno.

Come si scrive nel PEI

Il percorso non si annuncia in una riga: si legge da come sono scritti gli obiettivi in ciascuna delle quattro dimensioni.

Se gli obiettivi sono agganciati alla programmazione della classe e ne rappresentano la versione essenziale, il documento descrive un percorso per obiettivi minimi. Se sono autonomi rispetto a quella programmazione, descrive un percorso differenziato.

Il PEI deve essere esplicito: chi lo legge deve capire quale dei due percorsi si sta seguendo, senza doverlo dedurre. Sul sito trovate una traccia dedicata alla relazione iniziale e alla stesura del PEI per la programmazione differenziata, e un esempio di compilazione della dimensione cognitiva che è quella in cui la differenza si vede meglio.

Un chiarimento che evita confusioni frequenti: tutto questo riguarda gli alunni con disabilità certificata. Gli studenti con DSA seguono un piano didattico personalizzato, con misure compensative e dispensative, e conseguono regolarmente il diploma. Ne abbiamo parlato a proposito di obiettivi minimi ed esami per i DSA.

Allegati riservati al documento del 15 maggio già compilati in Word

Studente con disabilità e prove equipollenti, percorso differenziato con attestato di credito formativo, studente con DSA, altri bisogni educativi speciali: quattro allegati riservati per il presidente di commissione, il paragrafo sull’inclusione da mettere nel documento pubblico senza dati personali e la traccia per presentare lo studente alla commissione. Riferimenti all’ordinanza sulla maturità e alla nota del Garante privacy controllati. Li ha preparati la redazione di docentidisostegno.it.

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In sintesi

Alle medie il percorso può essere molto personalizzato senza che il diploma sia in discussione.

Alle superiori la scelta fra obiettivi minimi e programmazione differenziata decide il titolo: diploma nel primo caso, attestato di credito formativo nel secondo.

Il passaggio fra i due percorsi resta possibile in entrambe le direzioni, va deliberato dal consiglio di classe e va deciso presto nell’anno.

E la famiglia va informata prima, sempre. È la parte del lavoro che non compare in nessun modello, ed è quella su cui si misura la qualità di un PEI.

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