PEI definitivo entro il 15 ottobre: cosa cambia per il sostegno con il decreto-legge 170

Copertina sulle novità del decreto-legge 170/2026: PEI definitivo entro il 15 ottobre e ore di sostegno definite dal PEI

Dal 1° ottobre 2026 il PEI definitivo degli alunni di nuova iscrizione o con nuova certificazione va approvato “entro e non oltre il 15 ottobre”, non più entro la fine del mese. Lo stabilisce l’articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 settembre ed entrato in vigore il giorno dopo. Per gli alunni già seguiti nella stessa scuola il PEI definitivo si fa invece a giugno, e a ottobre si corregge soltanto. Cambia anche il peso del PEI sulle ore di sostegno.

Punti chiave

  • Nuovi iscritti e nuove certificazioni: PEI provvisorio entro giugno, definitivo entro il 15 ottobre.
  • Alunni già iscritti nella stessa scuola: PEI definitivo entro giugno, con aggiornamenti e correttivi entro le prime due settimane di ottobre.
  • Il PEI non propone più le ore di sostegno: le definisce, con adeguata motivazione.
  • Il GLO può approvare il PEI anche se manca una componente, se regolarmente convocata.

Le scadenze del PEI, prima e dopo il decreto

Prima (art. 7 d.lgs. 66/2017) Dal 1° ottobre 2026
Nuova iscrizione o nuova certificazione Provvisorio entro giugno, definitivo di norma entro ottobre Provvisorio entro giugno, definitivo entro e non oltre il 15 ottobre
Alunno già iscritto nella stessa scuola Definitivo di norma entro ottobre Definitivo entro giugno, correttivi entro le prime due settimane di ottobre
Modifiche successive Con le verifiche periodiche Possibili in presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento

Il “di norma” è sparito. Il 15 ottobre è scritto come termine “entro e non oltre”, quindi non lascia margini.

Le ore di sostegno le decide il PEI

Finora il PEI conteneva “la proposta del numero di ore di sostegno alla classe”. Il decreto cancella quelle parole e aggiunge una nuova lettera: il PEI “definisce, con adeguata motivazione, il numero di ore di sostegno da assegnare alla classe”. Coerentemente, nell’articolo 10 del decreto legislativo 66/2017, quello sull’individuazione e l’assegnazione delle misure di sostegno, la parola “assegna” diventa “attribuisce”.

C’è poi una regola nuova per il passaggio da un anno all’altro. Si valuta in via prioritaria il mantenimento delle ore dell’anno precedente, fatta salva l’assegnazione dell’organico, salvo aggiornamenti motivati da nuove condizioni della persona. Il PEI va invece aggiornato anche sulle ore nel passaggio fra gradi di scuola, a partire dall’infanzia, o quando cambiano le condizioni della persona o del contesto.

Per chi scrive il PEI la conseguenza è concreta: la motivazione delle ore non è più una formalità. Deve reggere sulle Dimensioni descritte nel piano, che dal 2023 corrispondono ai Domini del Profilo di Funzionamento, come negli esempi compilati per caso specifico, dal PEI per alunno con autismo a quello per l’ADHD.

Il GLO può approvare il PEI anche con un’assenza

Il decreto aggiunge all’articolo 15 della legge 104/1992 un comma 11-bis: il PEI può essere approvato dal GLO anche in assenza di una delle componenti previste, purché regolarmente convocata, quando la mancata partecipazione impedirebbe di rispettare i termini. Nel verbale andrà quindi annotato con precisione chi era stato convocato, quando e chi non si è presentato. Le voci da non dimenticare sono nell’esempio di verbale di approvazione del PEI.

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Il nodo di quest’anno

Il decreto non contiene una norma transitoria per l’articolo 1. Per i nuovi iscritti la scadenza del 15 ottobre vale già, e mancano dieci giorni. Per gli alunni già iscritti la legge ora prevede un PEI definitivo approvato a giugno, ma a giugno 2026 valeva ancora la regola precedente. La lettura prudente è chiudere comunque il PEI entro le prime due settimane di ottobre e seguire le indicazioni del dirigente e dell’Ufficio scolastico regionale, in attesa di una nota del Ministero.

C’è anche un secondo punto aperto: il decreto-legge va convertito in legge entro sessanta giorni dalla pubblicazione, cioè entro il 29 novembre, e il Parlamento può modificarlo. Aggiorneremo questa pagina se cambia qualcosa.

3 commenti

  1. […] Il PEI di un alunno con ADHD si scrive sul modello nazionale come per tutti, ma solo se esiste la certificazione di disabilità ai sensi della legge 104. Senza quella certificazione lo strumento non è il PEI: è il Piano didattico personalizzato. È la distinzione che salta più spesso nei consigli di classe di settembre, e da cui dipende chi firma, che cosa si programma e quali verifiche si predispongono. Il calendario è quello del decreto interministeriale 182 del 2020, nel testo coordinato con il decreto 153 del 2023: il PEI definitivo andava approvato di norma entro ottobre. Dal 1° ottobre 2026 il decreto-legge 170 ha cambiato le scadenze: entro il 15 ottobre per i nuovi iscritti e le nuove certificazioni, entro giugno per chi è già seguito nella stessa scuola, con correttivi nelle prime due settimane di ottobre (vedi le nuove scadenze del PEI). […]

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