Alla scuola secondaria di secondo grado il PEI indica uno di tre percorsi: ordinario, personalizzato con prove equipollenti, differenziato. Il percorso personalizzato è quello che nelle scuole si chiama ancora "per obiettivi minimi" e porta al diploma; il percorso differenziato riduce in modo rilevante gli obiettivi dell'indirizzo e porta all'attestato di credito formativo. La scelta spetta al consiglio di classe, la famiglia può rifiutare il differenziato e, se le difficoltà vengono superate, si può tornare a un percorso valido per il diploma. Qui trovi le regole, con le fonti, e un esempio compilato della progettazione disciplinare.
Punti chiave
- Tre percorsi (D.I. 182/2020, art. 10): ordinario, personalizzato con prove equipollenti, differenziato.
- "Obiettivi minimi" è la vecchia denominazione del percorso personalizzato: obiettivi ridotti all'essenziale ma riconducibili all'indirizzo, verifiche equipollenti, diploma.
- Differenziato: rilevante riduzione degli obiettivi, verifiche non equipollenti, attestato di credito formativo.
- Basta una sola disciplina differenziata perché tutto il percorso sia differenziato.
- Decide il consiglio di classe; il differenziato va proposto formalmente ai genitori, che possono rifiutarlo.
- Dal differenziato si può tornare a un percorso valido per il titolo.
Le tre strade: che cosa scrive il PEI
Il decreto interministeriale 182/2020 chiede che nel PEI, per ogni disciplina, sia indicato se l'alunno segue la progettazione della classe, se ci sono personalizzazioni negli obiettivi e nei criteri di valutazione con verifiche identiche o equipollenti, se segue un percorso differenziato con verifiche non equipollenti, o se è esonerato da alcune discipline. Poi, come sintesi, il PEI indica il tipo di percorso: «a. percorso ordinario; b. percorso personalizzato (con prove equipollenti); c. percorso differenziato» (D.I. 182/2020, art. 10, commi 2 e 3).
| Percorso | Obiettivi | Verifiche | Titolo alla fine |
|---|---|---|---|
| Ordinario | Quelli della classe | Le stesse della classe, con gli strumenti previsti | Diploma |
| Personalizzato (ex "obiettivi minimi") | Personalizzati ma riconducibili all'indirizzo | Equipollenti, cioè dello stesso valore | Diploma |
| Differenziato | Rilevante riduzione rispetto all'indirizzo | Non equipollenti | Attestato di credito formativo |
Le Linee guida ministeriali sul PEI lo dicono così: per conseguire il diploma lo studente deve seguire un percorso «sostanzialmente riconducibile a quello previsto per l'indirizzo di studi frequentato» e sostenere, in tutte le discipline, «prove di verifica ritenute equipollenti, ossia ritenute dello stesso valore di quelle somministrate alla classe». Una progettazione che attua «una rilevante riduzione degli obiettivi di apprendimento previsti per uno specifico indirizzo di studi» è invece differenziata e porta a «un attestato dei crediti formativi, non del diploma» (Linee guida sul modello di PEI, D.M. 153/2023).
All'esame di Stato vale la stessa logica: le prove differenziate «ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio», e nel diploma non si menziona lo svolgimento di prove differenziate; con prove non equipollenti si rilascia l'attestato di credito formativo (D.Lgs. 62/2017, art. 20). Come si prepara la maturità in un caso e nell'altro è spiegato in maturità e sostegno, prove equipollenti o differenziate.
"Obiettivi minimi" non è un termine della norma
Nel decreto e nel modello di PEI la parola "obiettivi minimi" non c'è. Le Linee guida spiegano che le tipologie di percorso corrispondono «alle vecchie denominazioni di PEI "per obiettivi minimi" e di PEI "differenziato"». Nei documenti ufficiali conviene quindi scrivere "percorso personalizzato con prove equipollenti": è la formula che il modello prevede e che non lascia dubbi sul titolo.
In pratica, nel percorso personalizzato si tiene la stessa competenza della classe e si scelgono, per quella competenza, le conoscenze e le abilità indispensabili; le verifiche possono avere forme diverse (tempi più lunghi, domande chiuse, mappe), ma devono misurare lo stesso traguardo. Nel differenziato gli obiettivi cambiano: non sono più quelli dell'indirizzo.
Chi decide, e il ruolo della famiglia
La decisione non è del GLO. Le Linee guida sono esplicite: le decisioni sulla corrispondenza dei percorsi disciplinari e sull'equipollenza delle prove «sono di competenza del Consiglio di classe non del GLO nel suo insieme». Poiché i docenti del consiglio di classe fanno parte del GLO, spesso la decisione si prende nella stessa riunione; ma è una decisione di valutazione, e il consiglio di classe ha diritto di discuterla in modalità riservata.
Il differenziato non si impone. Sempre le Linee guida: la prima applicazione della programmazione differenziata «richiede una formale proposta del Consiglio di classe ai genitori, che successivamente deve essere concordata con loro». I genitori possono rifiutarla: in quel caso lo studente sostiene prove equipollenti in tutte le discipline, e restano comunque garantite le attività di sostegno e le personalizzazioni dei metodi di verifica. La scuola deve accertarsi che i genitori abbiano chiare le conseguenze di entrambe le scelte.
Cosa scrivere a verbale e nel PEI: la data della proposta ai genitori, la loro risposta e le discipline interessate.
Basta una disciplina
È l'errore che si scopre più spesso in quinta. Se lo studente segue un percorso differenziato anche in una sola disciplina, tutto il percorso è differenziato: le Linee guida ricordano che «è sufficiente una singola "non conformità" in una disciplina per precludere il conseguimento del diploma». Per questo il modello ha due spazi distinti: uno disciplina per disciplina, uno di sintesi. Prima di segnare una disciplina come differenziata, il consiglio di classe deve sapere che sta decidendo il titolo finale.
Dal differenziato si può tornare al diploma
Il differenziato non è definitivo. Il passaggio a una programmazione valida per il titolo «è infatti possibile se il Consiglio di classe decide, in base agli elementi di valutazione in suo possesso e con adeguata motivazione, che lo studente è in grado di apprendere anche le discipline seguite in precedenza in modo differenziato, sostenendo in un secondo momento prove equipollenti». Le Linee guida citano anche il recupero specifico e, se necessario, l'allungamento del percorso con una ripetenza. Conviene dirlo ai genitori già al momento della proposta.
Un esempio compilato: la progettazione disciplinare
Esempio di fantasia: Andrea, classe terza di un istituto tecnico per il turismo. Il consiglio di classe ha deciso un percorso personalizzato con prove equipollenti in quasi tutte le discipline; per far vedere la differenza, sotto c'è anche come si scriverebbe una disciplina in caso di percorso differenziato.
Italiano: percorso personalizzato con prove equipollenti
| Voce | Cosa si scrive |
|---|---|
| Opzione | Personalizzazioni rispetto agli obiettivi specifici di apprendimento e ai criteri di valutazione, con verifiche equipollenti |
| Competenza della classe | Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo |
| Obiettivi per Andrea | Individuare tema, personaggi e sequenze principali di un testo narrativo; riassumerlo in 10-15 righe con una scaletta data; riconoscere la tesi in un testo argomentativo breve |
| Verifiche | Stessi testi della classe in versione ridotta; domande a scelta multipla e aperte brevi; tempo aggiuntivo del 30%; mappa concettuale consentita |
| Criteri | Stessa griglia della classe sugli indicatori di comprensione; non si valuta l'ortografia nelle prove di comprensione |
Matematica: se fosse differenziata
| Voce | Cosa si scrive |
|---|---|
| Opzione | Percorso didattico differenziato con verifiche non equipollenti |
| Obiettivi per Andrea | Eseguire le quattro operazioni con la calcolatrice in situazioni di acquisto; calcolare il resto fino a 50 euro; leggere un orario dei treni e calcolare la durata di un viaggio |
| Verifiche | Prove pratiche su situazioni reali (scontrino, orario), non riconducibili al programma di matematica dell'indirizzo |
| Conseguenza | Con questa sola disciplina differenziata, il percorso complessivo diventa differenziato: attestato di credito formativo, salvo ritorno a un percorso valido per il titolo |
La differenza si vede negli obiettivi: in italiano la competenza è quella della classe e cambiano le attività e la forma della prova; in matematica gli obiettivi non sono più quelli dell'indirizzo. Nel PEI digitale questa parte si compila nella funzione F9, sezione 8.3: vedi PEI su SIDI, come si compila.
Gli errori più frequenti
- Scrivere "obiettivi minimi" senza specificare le prove. Il punto che decide il titolo è l'equipollenza delle verifiche: va scritta per ogni disciplina.
- Differenziare una disciplina "per comodità". Una sola disciplina differenziata rende differenziato tutto il percorso.
- Decidere nel GLO senza il consiglio di classe. La decisione è del consiglio di classe.
- Non proporre formalmente il differenziato ai genitori, o non spiegare loro le conseguenze sul titolo.
- Non rivedere la scelta negli anni. Il ritorno a un percorso valido per il diploma è possibile e va valutato, con motivazione.
Domande frequenti
Con il percorso per obiettivi minimi si prende il diploma?
Sì, se le verifiche sono equipollenti in tutte le discipline. È il percorso personalizzato con prove equipollenti del modello di PEI, e all'esame porta al diploma, nel quale non si menzionano le prove differenziate.
Chi decide se il percorso è differenziato?
Il consiglio di classe, non il GLO nel suo insieme. Per la prima applicazione serve una proposta formale ai genitori, da concordare con loro.
Se i genitori rifiutano il differenziato cosa succede?
Lo studente sostiene prove equipollenti in tutte le discipline. Il sostegno resta, e restano le personalizzazioni dei metodi di verifica previste nel PEI.
Si può passare dal differenziato al percorso per il diploma?
Sì. Il consiglio di classe può deciderlo, con adeguata motivazione, se ritiene che lo studente sia in grado di apprendere anche le discipline seguite in modo differenziato; lo studente sostiene poi prove equipollenti.
Vale anche alla scuola media?
No. Il percorso differenziato con verifiche non equipollenti è previsto per gli studenti della secondaria di secondo grado (D.I. 182/2020, art. 10, comma 2, lettera c).