Supplenze 2026/27, la domanda è chiusa: ecco cosa succede adesso tra convocazioni, algoritmo e sanzioni per chi rinuncia

aggiornamento GPS

Il 29 luglio 2026 alle ore 14:00 si è chiusa la finestra per la presentazione dell’istanza relativa alla scelta delle 150 preferenze per le supplenze dell’anno scolastico 2026/2027. Per chi ha inviato la domanda, ora inizia la fase più delicata: l’attesa della convocazione. Ecco come funziona da qui in avanti, passo dopo passo.

Cosa copriva la domanda appena chiusa

La procedura, aperta con l’Avviso n. 17710 dell’8 luglio 2026, ha riguardato gli aspiranti presenti nelle GAE e nelle GPS valide per il biennio 2026/28, ed era finalizzata a:

  • l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato finalizzati al ruolo sui posti di sostegno vacanti e disponibili, residuati dopo le immissioni in ruolo ordinarie;
  • la conferma dei contratti a tempo determinato su posto di sostegno;
  • l’assegnazione delle supplenze annuali (fino al 31 agosto 2027) e delle supplenze fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno 2027).

Ogni candidato ha potuto indicare fino a 150 preferenze, tra singole scuole, comuni o distretti.

L’ordine di scorrimento delle graduatorie

Le supplenze vengono attribuite seguendo una gerarchia precisa tra le diverse graduatorie:

  1. GAE (Graduatorie ad Esaurimento), se ancora presenti e capienti per la classe di concorso o tipologia di posto interessata;
  2. GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze), quando le GAE risultano esaurite o incapienti, con le stesse modalità di scorrimento;
  3. Graduatorie di Istituto, utilizzate direttamente dai dirigenti scolastici, quando anche le GPS non sono sufficienti a coprire i posti disponibili.

Al termine di ogni turno di nomina, gli Uffici Scolastici comunicano alle scuole quali classi di concorso o tipologie di posto risultano ormai esaurite a livello provinciale, e indicano quando avverrà il turno successivo. Da quel momento, i dirigenti scolastici possono già procedere ad assegnare le supplenze — sia quelle già disponibili sia quelle sopravvenute — scorrendo direttamente le graduatorie di istituto, senza dover attendere ulteriori comunicazioni.

Cosa succede quando arriva la proposta di sede

Una volta ricevuta l’assegnazione, il docente si trova davanti a due sole possibilità: accettare o non accettare l’incarico proposto. In entrambi i casi, però, non potrà più accedere ad altre supplenze all’interno della stessa procedura: il sistema non consente di scambiare un incarico già ottenuto con uno ritenuto più conveniente in un secondo momento.

Le eventuali rinunce possono essere coperte dagli Uffici tramite surroghe, ma soltanto prima dell’avvio della fase interprovinciale della procedura.

Il ripescaggio: cosa permette e cosa no

Chi non ottiene alcuna proposta nel primo turno può rientrare nei turni successivi (ripescaggio), ma attenzione: il ripescaggio non consente di sostituire un incarico già assegnato con uno considerato migliore. Una volta accettata (o anche solo ricevuta) una nomina, il docente non viene più ripescato per una sede più vicina o un contratto di durata diversa.

Le sanzioni per rinunce e mancata presa di servizio

Uno degli aspetti più temuti riguarda le conseguenze di una rinuncia o di un abbandono dell’incarico. La regola per l’anno scolastico 2026/27 prevede:

  • l’esclusione è limitata alla specifica graduatoria di istituto della scuola che ha effettuato la convocazione, e non si estende automaticamente ad altre graduatorie;
  • la sanzione vale solo per l’anno scolastico 2026/27 e solo per quella specifica graduatoria di istituto;
  • restano quindi pienamente possibili le nomine successive da GAE, GPS e altre graduatorie di istituto diverse da quella su cui si è rinunciato.

Chi non ha presentato la domanda entro il 29 luglio

Chi non ha inviato l’istanza entro la scadenza rinuncia, per l’anno scolastico 2026/27, alle supplenze al 30 giugno e al 31 agosto attribuite attraverso la procedura provinciale. Resta però la possibilità di essere convocati per le supplenze brevi tramite le graduatorie di istituto, nei casi previsti dalla normativa.

Attenzione a un equivoco frequente: la mancata compilazione delle 150 preferenze, presa da sola, non comporta automaticamente la cancellazione dalle GPS per i due anni successivi. L’esclusione dal biennio riguarda una situazione specifica e diversa: chi era già presente nelle GPS 2024/26 e non ha presentato la domanda di aggiornamento, trasferimento o permanenza nelle GPS 2026/28, e non ha partecipato nemmeno alla procedura estiva per le supplenze appena descritta.

Il caso dei titoli esteri con riserva

Gli aspiranti inseriti in graduatoria con riserva, in attesa del riconoscimento di un titolo conseguito all’estero, possono comunque ricevere una supplenza. Il contratto, in questo caso, resta condizionato all’esito della procedura di riconoscimento: prosegue regolarmente se il titolo viene riconosciuto, mentre può essere risolto in caso contrario.

E se tutte le graduatorie risultano esaurite? L’interpello

Solo quando tutte le graduatorie disponibili (GAE, GPS e graduatorie di istituto) risultano esaurite per una determinata classe di concorso, i dirigenti scolastici possono ricorrere all’interpello: un avviso pubblico, pubblicato sul sito della scuola e trasmesso anche all’Ufficio Scolastico Territoriale, con l’indicazione di durata dell’incarico, requisiti richiesti e modalità di candidatura. Chi risponde a un interpello ha 24 ore di tempo per accettare la presa in servizio.

In sintesi: cosa fare adesso

  1. Monitorare regolarmente la propria area riservata su Istanze Online per eventuali comunicazioni di convocazione.
  2. In caso di proposta di sede, valutare con attenzione prima di accettare o rifiutare, ricordando che la scelta è vincolante all’interno della stessa procedura.
  3. Tenere presente che una singola rinuncia non pregiudica automaticamente le altre graduatorie in cui si è inseriti.
  4. Chi è in attesa di riconoscimento di titolo estero può comunque ricevere una proposta, con le condizioni contrattuali specifiche previste per questi casi.

Fonte: Avviso ministeriale n. 17710 dell’8 luglio 2026 e nota operativa del Ministero dell’Istruzione e del Merito sulle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato per l’anno scolastico 2026/2027.

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