Docente di ruolo sul sostegno può insegnare anche sulla materia? Ecco cosa prevede la normativa

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Una docente di ruolo sul sostegno può svolgere parte del proprio orario di servizio sulla disciplina per la quale è abilitata? È una domanda che molti insegnanti si pongono quando, all’interno della propria scuola, si rendono disponibili spezzoni orari sulla classe di concorso di appartenenza.

A sottoporci il quesito è una docente di ruolo sul sostegno nella scuola secondaria di primo grado (ADMM), in possesso anche dell’abilitazione nella classe di concorso A-22 (Italiano, Storia e Geografia).

Il quesito

La docente presta servizio con un orario di 18 ore settimanali e, per il prossimo anno scolastico, dovrebbe essere assegnata a due plessi, con una cattedra composta da 9 ore di sostegno in ciascun plesso.

Nello stesso istituto, però, si renderanno disponibili 6 ore di A-22 a seguito del part-time della docente titolare.

Da qui il dubbio:

È possibile articolare la cattedra nel seguente modo?

  • 9 ore di sostegno, garantendo integralmente le ore assegnate all’alunno con disabilità;
  • 6 ore di insegnamento nella classe di concorso A-22, per la quale la docente è abilitata;
  • completamento dell’orario fino a 18 ore con attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica o con altre attività deliberate dalla scuola.

Il docente di sostegno è titolare di un posto specifico

La prima risposta arriva dalla normativa.

Il docente di sostegno è titolare di un posto di sostegno e non di un posto comune.

L’articolo 13, comma 6, della Legge 104/1992 stabilisce che gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle classi nelle quali operano.

Lo stesso principio è stato ribadito dal D.Lgs. 66/2017, come modificato dal D.Lgs. 96/2019, che attribuisce al docente di sostegno una funzione essenziale nel garantire il diritto all’inclusione degli alunni con disabilità.

La contitolarità della classe, tuttavia, non modifica la natura del posto di titolarità, che continua a essere un posto di sostegno.

Cosa prevede il contratto

L’orario di servizio dei docenti della scuola secondaria è disciplinato dal CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, che fissa in 18 ore settimanali l’attività di insegnamento.

Il contratto, però, non contiene alcuna disposizione che consenta di costituire una cattedra composta contemporaneamente da ore di sostegno e ore su posto comune.

In altre parole, il contratto disciplina il monte ore di insegnamento, ma non autorizza una diversa composizione della cattedra rispetto alla tipologia del posto di titolarità.

Le 6 ore di A-22 possono essere assegnate al docente di sostegno?

In linea generale, la risposta è no.

Le sei ore che si rendono disponibili a seguito del part-time della docente titolare costituiscono uno spezzone di posto comune.

Tale spezzone deve essere attribuito seguendo le procedure previste dalla normativa sulle utilizzazioni del personale e sul conferimento delle supplenze.

Il semplice possesso dell’abilitazione nella classe di concorso A-22 non consente al docente titolare sul sostegno di vedersi assegnare automaticamente quelle ore.

Il dirigente scolastico può organizzare una cattedra “mista”?

Il dirigente scolastico dispone di ampia autonomia organizzativa, riconosciuta dall’articolo 25 del D.Lgs. 165/2001 e dalla Legge 107/2015.

Tale autonomia, tuttavia, incontra un limite preciso: non può modificare la tipologia del posto di titolarità del docente.

Ciò significa che il dirigente può organizzare l’orario di servizio, ma non può trasformare una parte della cattedra di sostegno in una cattedra curricolare, salvo specifiche autorizzazioni dell’Amministrazione scolastica.

Esistono note ministeriali o orientamenti ARAN?

Molti docenti cercano una risposta nelle note del Ministero o negli orientamenti dell’ARAN.

Ad oggi, però, non risultano note ministeriali che autorizzino espressamente la costituzione di una cattedra composta da ore di sostegno e ore curricolari.

Anche gli orientamenti applicativi dell’ARAN non affrontano direttamente questa fattispecie, limitandosi a ribadire che l’utilizzazione del personale deve avvenire nel rispetto della tipologia del posto di titolarità e dell’organico assegnato all’istituzione scolastica.

Esistono precedenti?

Nella pratica scolastica si registrano alcuni casi in cui gli Uffici Scolastici Regionali o gli Uffici Scolastici Territoriali hanno autorizzato soluzioni organizzative particolari.

Si tratta, però, di situazioni eccezionali, legate a specifiche esigenze di servizio e valutate caso per caso.

Non esiste, allo stato attuale, una disposizione di carattere generale che consenta ordinariamente di costituire una cattedra composta da:

  • ore su posto di sostegno;
  • ore su posto comune;
  • eventuali ore di attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica.

L’attività alternativa all’IRC cambia il quadro?

No.

L’attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica può essere affidata ai docenti secondo i criteri stabiliti annualmente dal Ministero e dalle deliberazioni degli organi collegiali.

Tale incarico, tuttavia, non modifica la natura del posto di titolarità e non consente di trasformare una cattedra di sostegno in una cattedra mista.

La risposta al quesito

Alla luce della normativa vigente, non esiste una disposizione che consenta ordinariamente a un docente di ruolo sul sostegno di svolgere parte del proprio orario sul sostegno e parte sulla disciplina curricolare, anche se in possesso della relativa abilitazione.

Il docente resta titolare sul posto di sostegno e deve svolgere il proprio orario su tale tipologia di posto.

Eventuali deroghe possono essere autorizzate solo in presenza di specifiche esigenze organizzative e previo assenso dell’Ufficio scolastico competente, ma si tratta di ipotesi eccezionali che non costituiscono un diritto del docente.

Riferimenti normativi

  • Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 13, comma 6;
  • D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione);
  • D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal D.Lgs. 96/2019;
  • D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 25;
  • Legge 13 luglio 2015, n. 107;
  • CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021.

Un chiarimento del Ministero sarebbe opportuno

La normativa vigente non disciplina in modo espresso il caso della cosiddetta “cattedra mista” tra sostegno e posto comune. Proprio per questo motivo sarebbe auspicabile un intervento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, attraverso una nota interpretativa o una FAQ ufficiale, per uniformare le prassi applicative sul territorio nazionale ed evitare interpretazioni difformi tra le diverse istituzioni scolastiche.

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