L’assistente all’autonomia e alla comunicazione, che a seconda del territorio si chiama ASACOM, AEC o assistente educativo, non lo assegna la scuola: lo nomina l’ente locale. La scuola, attraverso il GLO, scrive nel PEI di quale assistenza ha bisogno l’alunno e per quante ore, e quella richiesta è la base su cui l’ente decide. L’assistente non sostituisce il docente di sostegno: fa un lavoro diverso, con un datore di lavoro diverso. Qui sotto trovi chi ne ha diritto, le differenze con il sostegno e le tre parti del PEI dove va indicato, con un esempio compilato.
Punti chiave
- L’obbligo di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione è degli enti locali (legge 104/1992, art. 13, comma 3; d.lgs. 66/2017, art. 3, comma 5).
- Riguarda in particolare gli alunni privi della vista, privi dell’udito, con disabilità intellettive e con disturbi del neurosviluppo (decreto interministeriale 182/2020, art. 12).
- Nel PEI l’assistenza specialistica va tenuta distinta da quella di base dei collaboratori scolastici.
- L’assistente può far parte del GLO come figura professionale esterna, e in quel caso firma il PEI insieme agli altri componenti.
Chi è l’assistente all’autonomia e alla comunicazione
È la figura che affianca l’alunno con disabilità negli interventi educativi legati all’autonomia (cura di sé, mensa, spostamenti) e alla comunicazione: per esempio la lingua dei segni o la comunicazione aumentativa per un alunno sordo, gli strumenti tattili per un alunno cieco, i supporti visivi per un alunno con autismo.
I nomi cambiano da regione a regione e da comune a comune. Le stesse Linee guida sul PEI lo riconoscono: nel PEI la tipologia di assistenza si indica anche con le “denominazioni usate anche a livello locale”, e citano come esempi AEC, ASACOM, OSS e assistenti educativi. La legge nazionale parla invece di “assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale”.
Chi lo assegna e a chi spetta
La legge 104 del 1992, all’articolo 13, comma 3, mette a carico degli enti locali l’obbligo di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali. Il decreto legislativo 66 del 2017, all’articolo 3, comma 5, ribadisce che gli enti locali garantiscono questi interventi, “inclusa l’assegnazione del personale”.
Il decreto interministeriale 182 del 2020, che ha introdotto il modello nazionale del PEI, precisa all’articolo 12 per chi va indicata l’assistenza alla comunicazione: alunni privi della vista, privi dell’udito e con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo. Per l’autonomia, il riferimento sono le necessità legate a cura di sé, mensa e simili.
ASACOM e insegnante di sostegno: le differenze
| Docente di sostegno | Assistente all’autonomia e alla comunicazione | |
|---|---|---|
| Chi lo assegna | Lo Stato, attraverso la scuola e l’Ufficio scolastico | L’ente locale |
| Che cosa fa | Insegna: è contitolare della classe e partecipa alla valutazione | Interventi educativi su autonomia e comunicazione, non didattici |
| Dove compare nel PEI | Ore di sostegno, interventi didattici, valutazione | Assistenza specialistica e organizzazione delle risorse |
| Nel GLO | Ne fa parte sempre, come docente contitolare | Può farne parte come figura professionale esterna |
La conseguenza pratica: le ore dell’assistente non si sommano a quelle di sostegno e non le sostituiscono. Un alunno può avere bisogno di tutte e due, e il PEI deve dire con chiarezza chi fa che cosa, così da evitare che l’assistente finisca a coprire ore di didattica che non sono sue.
Cosa scrivere nel PEI: le tre parti da compilare
Il modello nazionale chiede l’assistenza in tre punti diversi del documento.
- Interventi necessari per garantire il diritto allo studio. Qui l’articolo 12 del decreto 182 chiede di tenere distinti gli interventi di assistenza di base, cioè l’aiuto materiale dei collaboratori scolastici, da quelli di assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione, che sono interventi educativi.
- Organizzazione generale del progetto di inclusione. Nella voce “Risorse professionali destinate all’assistenza per l’autonomia e/o la comunicazione” si indicano la tipologia di assistenza o figura professionale e il numero di ore settimanali condivise con l’Ente competente, insieme all’orario in cui l’assistente è presente.
- Verifica finale e proposta per l’anno successivo. Nella verifica di fine anno il GLO formula la proposta delle risorse da destinare all’assistenza per l’anno dopo, indicando tipologia e ore ritenute necessarie. È la richiesta su cui l’ente locale programma il servizio: se manca o è generica, è più difficile ottenere le ore.
Un esempio per un alunno sordo
Ecco come può essere compilata la voce sull’assistenza specialistica per un alunno sordo segnante di quarta primaria. È un esempio da adattare, non un testo da copiare.
Assistenza specialistica alla comunicazione. L’alunno comunica prevalentemente in lingua dei segni italiana e legge il labiale in modo parziale, con fatica nelle lezioni frontali lunghe. Si richiede la presenza di un assistente alla comunicazione con competenza in LIS durante le lezioni di italiano, storia e scienze e nelle attività di gruppo, per [numero] ore settimanali, con l’obiettivo di garantire l’accesso ai contenuti delle lezioni e la partecipazione alle discussioni di classe. L’assistente collabora con i docenti nella preparazione di materiali visivi e partecipa alle riunioni del GLO.
Per il resto del documento, sulle quattro Dimensioni, trovi un esempio completo nel nostro PEI per alunni con ipoacusia, e tutti gli altri casi nella raccolta di esempi di PEI compilati.
L’ASACOM partecipa al GLO e firma il PEI?
Sì, se fa parte del GLO. L’articolo 3, comma 5, del decreto 182 indica proprio l’assistente all’autonomia e alla comunicazione come esempio di figura professionale esterna alla scuola che interagisce con la classe o con l’alunno, e che quindi partecipa al GLO. Le Linee guida aggiungono che si tratta di persone “nominate dall’Ente locale” che operano stabilmente a scuola.
Sulla firma, le Linee guida prevedono quella di tutti i membri del GLO sul PEI definitivo e nell’incontro di verifica finale. Il verbale di ogni riunione, invece, lo firmano solo chi presiede e chi verbalizza: come si scrive lo trovi nella nostra guida al verbale GLO di approvazione del PEI.
Va ricordato che la valutazione dell’alunno resta di competenza dei docenti: l’assistente contribuisce al PEI con le sue osservazioni, ma non valuta.
Domande frequenti
Chi decide quante ore di ASACOM spettano?
L’ente locale, sulla base della richiesta formulata dal GLO nel PEI e delle richieste complessive presentate dai dirigenti scolastici. Per questo la proposta del GLO va motivata e indicata in ore settimanali.
L’ASACOM può sostituire il docente di sostegno quando è assente?
No. Svolge interventi educativi sull’autonomia e la comunicazione, non didattici, e non è contitolare della classe.
ASACOM, AEC e assistente educativo sono la stessa figura?
Sono nomi locali per figure di assistenza che possono coincidere o avere compiti diversi, secondo l’ente. Le Linee guida chiedono di indicare nel PEI la denominazione usata nel proprio territorio, insieme alle ore.
Serve la certificazione di disabilità?
Sì: l’assistenza rientra fra gli interventi previsti nel PEI, che riguarda gli alunni con disabilità certificata. Per gli alunni con altri bisogni educativi speciali senza certificazione la strada è il PDP, che non prevede questa figura.