L’ordinamento legislativo italiano, con la legge n°170 dell’8 ottobre 2010, riconosce come disturbi specifici di apprendimento “la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia”, inoltre prevede all’art.5 “misure educative e didattiche di supporto” per gli alunni che presentano tali disturbi e all’art.6 “misure per i familiari”; sii tratta di disposizioni che nelle previsioni della legge intendono tutelare il diritto degli studenti ad una più accurata ed adeguata assistenza.
Una delle finalità specifiche, espresse all’art.2, mira a “sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA”. In questo ambito di intervento, con la legge n°170 che detta “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”, il legislatore, allo scopo di garantire il diritto all’istruzione e favorire il successo formativo degli alunni, ha affrontato tale problematica in maniera più ampia ed articolata, prendendo in considerazione anche l’aspetto familiare del problema.
L’iter che ha portato al riconoscimento normativo dei cosiddetti disturbi specifici di apprendimento è stato molto lungo e complesso; risalgono ai primi anni del 2000 le note e le circolari ministeriali che pongono proprio l’attenzione sui DSA e affrontano ancora in modo del tutto embrionale il trattamento di tali disturbi. Si danno indicazioni sugli strumenti compensativi e sulle misure dispensative (Nota n.4099/2004), si richiama l’attenzione sullo svolgimento degli esami, considerando le situazioni soggettive degli studenti e valutando la possibilità di dare tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove (Nota n.26/A del 5 gennaio 2005 Iniziative relative alla Dislessia, Nota n.4674 del 10 maggio 2007, Nota n.5744 del 28 maggio 2009). Le circolari ministeriali n.28 del 15/03/2007, n.32 del 14/03/2008 e n.51 del 20/05/2009 si dimostrano sensibili su tale tematica, ma non c’è ancora una linea di azione unica su tutto il territorio. Prima dell’avvento della legge le indicazioni operative, oggetto delle circolari, sono state spesso non recepite dalle scuole.
E’ con la Legge n°170 che si interviene in maniera significativa sul problema dei disturbi specifici di apprendimento e con il successivo Decreto Ministeriale del 12 luglio 2011 che si forniscono anche le “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Disturbi specifici di apprendimento” superando così il tempo delle indicazioni operative, segnato solo da Note e Circolari Ministeriali; oltretutto si introducono elementi innovativi che completano il trattamento degli alunni affetti da DSA.
Per prima cosa viene introdotta la responsabilità delle scuole, di ogni ordine e grado, nell’“attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti” (art.3 comma 3 Diagnosi); il cui “esito non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA”; in secondo luogo, al soggetto, cui viene riconosciuto tale disturbo, è inoltre garantita un’assistenza che si estende dalla sfera scolastica a quella privata. Come si è già accennato, l’art. 6 della legge n°.170 del 2010, disciplina infatti le “misure per i familiari” stabilendo, ai commi 1 e 2, che “i familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell’istruzione con DSA impegnati nell’assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili” (comma 1); le modalità di esercizio del diritto di cui al comma 1 sono determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 2).
Benché i DSA non siano certificati ai sensi della Legge n. 104/1992 e non comportino, in ambito scolastico, per gli studenti la presenza di un insegnante di sostegno, il nostro ordinamento scolastico, allo scopo di tutelarne il diritto allo studio, focalizza in primis l’attenzione sull’adozione di una didattica individualizzata e personalizzata, sull’utilizzo di strumenti compensativi, misure dispensative e su adeguate forme di verifica e valutazione.