Il docente di sostegno non è un supplente di riserva: la nota ministeriale 9839 dell’8 novembre 2010 chiede alle scuole di non coprire i colleghi assenti con il personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili. È la domanda che arriva ogni anno dopo le prime settimane di scuola, quando mancano i supplenti e il dirigente guarda l’orario di chi ha ore libere. La risposta cambia a seconda che l’alunno sia in classe oppure no, e soprattutto a seconda di come viene dato l’ordine.
Punti chiave
- La nota 9839/2010 indica di non sostituire i docenti assenti con il personale di sostegno, tranne casi eccezionali non risolvibili in altro modo.
- Le Linee guida del 2009 (nota 4274) escludono che il sostegno sia usato per funzioni diverse da quelle del progetto di integrazione.
- L’ordine di coprire un collega deve arrivare dal dirigente scolastico, in forma di ordine di servizio.
- Con l’alunno in classe la priorità resta il suo progetto: è il caso in cui il rifiuto è più solido.
- Con l’alunno assente le scuole usano una lettura più elastica, ma le interpretazioni divergono.
Che cosa dice la nota 9839 del 2010
La nota sulle supplenze temporanee del Ministero, datata 8 novembre 2010, invita a non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno. L’eccezione sono i casi eccezionali non altrimenti risolvibili. Le testate di settore che la commentano la leggono insieme a un ordine di priorità: prima si copre con il personale in soprannumero, con le ore a disposizione o con la contemporaneità non programmata, poi con le ore eccedenti, fino a sei alla settimana.
Il secondo riferimento sono le Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, nota 4274 del 4 agosto 2009. Il principio è che il docente di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione rispetto a quelle legate al progetto di integrazione. È lo stesso principio che regge il ruolo di contitolare della classe, di cui parliamo nella guida su che cosa il docente di sostegno non è tenuto a fare.
Con l’alunno in classe
Se l’alunno con disabilità è presente, le ore di sostegno servono a lui: sono quelle che il GLO ha motivato nel PEI. Mandare il docente in un’altra classe significa lasciare scoperto il progetto per il quale l’ora è stata assegnata. È la situazione in cui un rifiuto motivato per iscritto regge meglio, e un ordine solo verbale e generico regge peggio ancora.
Con l’alunno assente
Se l’alunno è assente per un giorno o due, molte scuole utilizzano il docente in classe o in un’altra classe per coprire un’assenza. È una prassi diffusa, ma non è un diritto del dirigente: la nota parla di casi eccezionali non altrimenti risolvibili, e le letture divergono. Alcuni sindacati e uffici scolastici ammettono l’impiego solo per assenze brevi dell’alunno, altri lo considerano comunque residuale. Se l’assenza è lunga, per esempio per un ricovero, alcuni contratti regionali, come quello siciliano, prevedono di impiegare il docente di preferenza nella stessa classe e poi nell’istituto in attività di sostegno o previste dal piano annuale.
Come deve arrivare l’ordine
La copertura va disposta dal dirigente con un ordine di servizio scritto, con data e, meglio, con la motivazione: perché non c’erano altre soluzioni, come supplenti, ore a disposizione o ore eccedenti. Un ordine scritto si può contestare per iscritto, uno dato a voce no. Se la copertura diventa abituale, con lo stesso docente sempre sullo stesso orario, non si è più nel caso eccezionale di cui parla la nota.
Cosa conviene fare
- Chiedere l’ordine per iscritto, con la motivazione, e conservarlo.
- Verificare se l’alunno è in classe quel giorno e annotarlo.
- Segnalare la situazione nel GLO se le coperture diventano ricorrenti: le ore di sostegno sono quelle motivate nel PEI.
- Sentire il sindacato prima di rifiutare un ordine, perché un rifiuto con le forme sbagliate può costare caro.
Domande frequenti
Il docente di sostegno può fare supplenze?
Solo in casi eccezionali non altrimenti risolvibili, secondo la nota 9839 del 2010. Non è una regola ordinaria.
Può rifiutarsi di sostituire un collega?
Con l’alunno presente il rifiuto motivato è più solido. In ogni caso conviene contestare per iscritto un ordine di servizio, piuttosto che disattenderlo senza motivarlo.
Chi può dare l’ordine?
Il dirigente scolastico, con un ordine di servizio scritto.